Il calcolo della parcella del coordinatore sicurezza non segue una tariffa fissa: da anni è materia di libera contrattazione tra professionista e committente, con un solo riferimento tecnico condiviso da tutti — il DM 17/06/2016. Se sei ingegnere, architetto o geometra abilitato e stai per accettare un incarico di CSP o CSE, il problema non è trovare “il numero giusto” su un tariffario che non esiste più, ma capire quali variabili muovono davvero il compenso e come argomentarlo con il committente. Questa guida ti porta dentro il meccanismo, non dentro un foglio Excel già pronto.
Chi è il coordinatore per la sicurezza: CSP e CSE nel D.Lgs 81/2008
Il D.Lgs 81/2008 distingue due figure che spesso vengono confuse, anche da chi le esercita da anni. Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) lavora prima dell’apertura del cantiere: redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera, valutando i rischi da interferenza tra le imprese che si succederanno nei lavori. Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) entra in scena quando il cantiere è già aperto: verifica che le imprese applichino il PSC, adegua il piano all’evolversi dei lavori e coordina le eventuali imprese subappaltatrici.
La nomina di entrambe le figure è obbligatoria quando nel cantiere sono destinate a operare più imprese, anche non contemporaneamente. Non basta l’incarico di direzione lavori: il coordinatore sicurezza è una nomina distinta, con requisiti soggettivi propri in termini di formazione e esperienza pregressa in cantiere. Capita spesso che lo stesso professionista ricopra sia il ruolo di progettista sia quello di CSP o CSE sullo stesso intervento: in quel caso il compenso per il coordinamento va comunque tenuto separato, con una lettera di incarico dedicata.
Il CSP lavora sulla carta prima del cantiere, il CSE lavora sul campo durante il cantiere: sono due incarichi, anche quando li firma la stessa persona.
Come si calcola oggi la parcella del coordinatore sicurezza
Dal 2012 non esistono più tariffe minime obbligatorie per le professioni ordinistiche: la legge 27/2012, di conversione del decreto legge liberalizzazioni, le ha abolite e il compenso si pattuisce liberamente tra le parti, in forma scritta, al momento del conferimento dell’incarico. È una liberalizzazione che ha lasciato molti professionisti senza un punto di riferimento chiaro, e proprio per questo il DM 17/06/2016 continua a essere usato come base di orientamento, anche fuori dai casi di liquidazione giudiziale o di incarichi per la pubblica amministrazione in cui resta un riferimento tecnico.
Il decreto lavora con tre parametri: V (il valore economico dell’opera, per categoria di lavorazione), G (la complessità della prestazione) e Q (un coefficiente che esprime la specificità del servizio richiesto). Per il coordinamento della sicurezza si applica la categoria di opere pertinente al tipo di intervento, con un coefficiente Qb dedicato alla categoria di prestazioni relative alla sicurezza nei cantieri. Il valore preciso del coefficiente va sempre verificato sul testo aggiornato del decreto prima di usarlo in una proposta economica, perché parametri di questo tipo possono essere oggetto di modifiche successive: meglio ricontrollare la fonte ufficiale che ripetere una cifra imparata a memoria in un altro preventivo.
Lo stesso impianto normativo, con gli stessi tre parametri, regola anche il calcolo della parcella dell’ingegnere per le prestazioni di progettazione e direzione lavori: cambiano le categorie di opera e i coefficienti applicati, non la logica di fondo. Chi si muove già con dimestichezza tra V, G e Q per gli incarichi di progettazione trova nel coordinamento sicurezza la stessa struttura di calcolo, applicata a un servizio diverso.
Le variabili che fanno alzare o abbassare il compenso
Il parametro tecnico è solo il punto di partenza. Nella pratica, il compenso si negozia guardando a fattori molto concreti che il DM 17/06/2016 non cattura del tutto, perché dipendono dal cantiere specifico più che dalla categoria d’opera sulla carta.

| Variabile | Effetto sul compenso |
|---|---|
| Numero di imprese e subappaltatori | Più imprese in contemporanea, più coordinamento richiesto, compenso più alto |
| Durata prevista dei lavori | Cantieri lunghi richiedono più sopralluoghi e più revisioni del PSC |
| Lavorazioni ad alto rischio (scavi, lavori in quota, demolizioni) | Aumentano l’impegno tecnico e le responsabilità del CSE |
| Numero di riunioni di coordinamento richieste | Ogni riunione formalizzata è tempo fatturabile aggiuntivo |
| Revisioni del PSC in corso d’opera | Ogni aggiornamento sostanziale del piano è una prestazione distinta |
Un cantiere con tre imprese in sequenza e sei mesi di lavori semplici pesa molto meno, in termini di ore effettive, di un cantiere con dieci imprese in parallelo su un intervento di ristrutturazione complessa che dura un anno. Il coefficiente Q ti dà l’ordine di grandezza; le variabili di cantiere ti dicono se stare nella parte bassa o alta di quell’intervallo.
PSC e parcella del coordinatore: due voci di costo diverse
Qui si annida l’errore più frequente, anche tra addetti ai lavori: confondere il costo del PSC con il compenso del coordinatore. Gli oneri della sicurezza, cioè il costo delle misure previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (recinzioni, segnaletica, dispositivi collettivi), sono una voce che rientra nel computo metrico estimativo dell’opera e viene pagata dal committente all’impresa esecutrice come parte dei lavori.
Il compenso professionale del CSP o del CSE è tutt’altra cosa: è l’onorario per l’attività intellettuale di redazione, coordinamento e verifica, pattuito a parte con lettera di incarico e fatturato direttamente dal committente al professionista. Confondere le due voci in fase di preventivo porta a una sottostima sistematica del proprio compenso, perché si tende a considerare il coordinamento sicurezza come una costola gratuita della direzione lavori invece che come una prestazione autonoma da remunerare.
Il costo del PSC è nel computo metrico dell’opera, il compenso del coordinatore è un onorario professionale a parte: sono due fatture diverse, con due destinatari diversi del calcolo.
CSP vs CSE: cosa cambia nel calcolo del compenso
Anche se derivano dallo stesso impianto normativo, CSP e CSE non si calcolano allo stesso modo, perché il tipo di attività e il momento in cui si svolge sono diversi.
| Aspetto | CSP (progettazione) | CSE (esecuzione) |
|---|---|---|
| Momento dell’incarico | Prima dell’apertura del cantiere | Durante l’esecuzione dei lavori |
| Riferimento normativo | Art. 91, D.Lgs 81/2008 | Art. 92, D.Lgs 81/2008 |
| Attività prevalente | Redazione PSC e fascicolo dell’opera | Sopralluoghi, verifiche, coordinamento imprese |
| Cosa incide di più sul compenso | Complessità progettuale, numero di interferenze previste | Durata del cantiere, numero di imprese realmente operative |
Chi imposta il preventivo per un CSP lavora su una stima di quello che accadrà in cantiere; chi lo imposta per un CSE lavora su quello che sta accadendo davvero, con revisioni e sopralluoghi che si aggiungono strada facendo. Per questo motivo molti professionisti preferiscono legare almeno una parte del compenso CSE a un numero minimo di accessi in cantiere garantiti, più che a una cifra fissa onnicomprensiva.
Chi si occupa anche di progettazione generalista, non solo di coordinamento sicurezza, incontra logiche di negoziazione simili quando affronta il calcolo della parcella per un architetto generalista: anche lì il compenso libero si àncora a parametri tecnici e poi si aggiusta sulla complessità reale dell’incarico. La differenza, nel coordinamento sicurezza, è che le variabili di cantiere pesano più della categoria d’opera sulla carta.
Prima di formalizzare la proposta economica, può essere utile guardare a un esempio pratico di applicazione dei parametri V, G e Q su un incarico di progettazione: aiuta a capire come i tre coefficienti si traducono in un numero concreto, anche quando li applichi a un servizio diverso come il coordinamento sicurezza.
Chi paga il coordinatore per la sicurezza?
Il compenso del CSP o del CSE è a carico del committente, indipendentemente da chi paga le imprese esecutrici. È una voce distinta dal costo dei lavori e dagli oneri della sicurezza inclusi nel computo metrico, e va concordata con una lettera di incarico separata, anche quando il coordinatore coincide con il progettista o il direttore lavori.
La parcella del CSP è diversa da quella del CSE?
Sì, perché sono due prestazioni con contenuti diversi anche se applicano lo stesso impianto di parametri tecnici. Il CSP viene remunerato per un lavoro concentrato nella fase di progettazione, il CSE per un’attività distribuita nel tempo che dipende dalla durata reale del cantiere e dal numero di sopralluoghi effettuati.
Esiste ancora un tariffario minimo obbligatorio nel 2026?
No. Le tariffe minime obbligatorie per le professioni ordinistiche sono state abolite dal 2012 e il compenso si stabilisce con libera contrattazione scritta tra professionista e committente. Il DM 17/06/2016 resta un riferimento tecnico-parametrico, non un tariffario vincolante, e va sempre verificato nella sua versione aggiornata prima di usarlo in un preventivo.
Cosa succede se il cantiere si allunga rispetto al preventivo iniziale?
Se il preventivo era ancorato a una durata specifica del cantiere, un allungamento significativo giustifica una revisione del compenso, soprattutto per il CSE che fattura in base a sopralluoghi e attività continuativa. È buona prassi prevedere già nella lettera di incarico una clausola che regoli le proroghe e le revisioni del PSC oltre la durata inizialmente stimata.
